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Comune di Maletto
Descrizione della grafica Comune di Maletto
PREAMBOLO
Maletto è un piccolo comune posto alle radici settentrionali dell'Etna, con un territorio che si estende per 4.088 Ha., a forma di goccia allungata in direzione NWSE con la punta coincidente con la sommità del cratere centrale a quota di 3.320 mt. circa, mentre la quota minima è di 863 mt.
L'abitato è situato al limite tra l'edificio vulcanico etneo e la valle del Simeto, costruito sul versante occidentale della collina denominata Pizzo Filicia ad una quota media di mt. 950 s.l.m., in posizione elevata e al centro del triangolo costituito dai comuni di Randazzo, Maniace e Bronte dal cui territorio è completamente circondato.
E' il comune più alto della Provincia di Catania e il più elevato sull'Etna.
La popolazione stabilmente residente ascende a 4.610 abitanti, oltre a circa 1.350 emigrati in massima parte in Svizzera e Germania che conservano legami stabili e interessi con il loro paese di origine.
Dal punto di vista climatico, il territorio di Maletto è caratterizzato da un clima temperato caldo fino a 1.000 mt. di altezza; oltre tale quota si ha un clima temperato freddo e oltre i 2.000 2.200 mt. un clima freddo con i fianchi dell'Etna innevati per oltre cinque mesi all'anno.
L'origine di Maletto risale all'anno 1263, quando il conte Manfredi Maletta costruì o ebbe concesso il castello che così prese il nome dalla omonima famiglia. Successivamente, durante la guerra del Vespro, il feudo ed il castello passarono alla famiglia Omodei da Randazzo e poi ancora, nel 1386 alla famiglia Spatafora, della quale Ruggerotto costruì nel 1447 il primo centro urbano che malgrado venne in un primo tempo spopolato, si consolidò agli inizi del 1500 ad opera di Giovanni Michele Spatafora che costruì il palazzo baronale, l'annessa chiesa di S. Michele Arcangelo e diversi fabbricati attorno al castello. Egli ottenne dall'Imperatore Carlo V il mero e misto impero e il bayulato, ossia la giurisdizione civile e penale sugli abitanti del feudo, il diritto di esigere le tasse (che allora erano le decime e le angherie), e quello delle carceri che tenne sotto il palazzo baronale.
Nel 1619 Michele Spatafora Bologna venne investito del titolo di Principe di Maletto e da quel momento, grazie alle facilitazioni ed esenzioni concesse dal Principe, il borgo feudale si stabilizzò definitivamente andando sempre più ad ingrandirsi sino al 1812, anno dell'abolizione del feudalesimo in Sicilia a cui subentrò l'istituzione comunale.
La popolazione agli inizi del secolo XIX ascende a circa 1.500 abitanti, dedita totalmente, in varie forme, alla coltivazione delle terre del feudo Spatafora e allo sfruttamento delle riserve del grande bosco di Maletto; essa subisce tutte le vicende dell'800, influenzata dalla vicina Bronte, con la quale partecipa ai moti del 1820/21, del 1848 e ai tragici fatti del 1860.
Dopo l'unificazione Maletto attraversa periodi di grosse difficoltà socio economiche che danno origine ai primi flussi migratori verso le Americhe. Partecipa con contributo di sangue ai due conflitti mondiali e subisce i bombardamenti alleati dell'agosto 1943.
Negli ultimi decenni Maletto, da antico borgo feudale, quale era fino a pochi anni prima, si è trasformato in una moderna cittadina munita dei più essenziali servizi pubblici.
I pochi monumenti esistenti sono la Chiesa di S. Michele Arcangelo (sec. XVI) con tele del 1600, la Chiesa di S. Antonio di Padova (sec. XVIII), patrono del paese con due statue lignee dello scultore Bagnasco di Palermo, la Chiesa Madre (sec. XIX). Il vecchio centro storico, in parte rinnovato, è caratteristico per le sue piccole e silenziose stradine in basolato lavico e le antiche case dei secoli XVII e XVIII, il tutto dominato dalla rocca del Castello, i cui ruderi stanno da otto secoli a guardia di Maletto.
Maletto si colloca in un ambiente naturale dei più integri e suggestivi, con l'Etna che domina dall'alto tutto il territorio, costituito da fitti boschi di faggi, pini, lecci, castagni, querce e via via scendendo, con vigneti, fragoleti, frutteti, seminativi e con numerosi manufatti rurali di antica costruzione. A valle, invece, c'è la grande pianura di lave preistoriche incorniciata dalla catena montuosa delle Caronie da cui nasce il Simeto.
Le principali risorse economiche sono basate sull'agricoltura (fragoleti, frutteti, vigneti e seminativi), l'allevamento (bovini, ovini), le attività forestali e i pascoli. Discreta la presenza dell'artigianato e del commercio dei prodotti agricoli e lattiero caseari Sempre più intensa una presenza turi-stica di fine settimana e giornaliera, che invade le contrade di Maletto alla ricerca di un ambiente sano e dei prodotti locali, in particolare la fragola, rinomata la sua fragranza, e i funghi di ferla.
Il territorio di Maletto di recente è stato incluso in massima parte nel comprensorio del Parco dell'Etna, per meglio tutelare e fruire le risorse ambientali, ciò dovrà costituire una importante occasione di sviluppo per l'economia locale consentendo l'espandersi ed il consolidarsi del settore agrituristico collegato ai tradizionali settori dell'agricoltura ed allevamento.
Anche l'adozione dello statuto che il Comune deve darsi, a seguito della nuova legge sulle autonomie locali, deve essere ad un tempo espressione della massima autonomia dell'ente e occasione normativa fondamentale per l'espressione delle potenzialità e peculiarità di questa popolazione, delle sue tradizioni e del suo territorio, supportando l'azione amministrativa con una larga partecipazione dei cittadini, in forma singola od associata.
Lo statuto deve così diventare lo strumento per un profondo riordino dell'istituzione comunale, per una trasformazione in senso moderno e democratico dei suoi uffici e del suo modo di operare e rapportarsi con i cittadini, con i loro bisogni e le loro esigenze di sviluppo.
Maletto, dicembre 1992.
Titolo I
PRINCIPI FONDAMENTALI
Art. 1
Autonomia del Comune
Il Comune di Maletto, Provincia regionale di Catania, è ente locale autonomo, titolare di poteri, funzioni proprie e potestà normativa che esercita secondo i principi stabiliti dalle leggi generali della Repubblica, dalle leggi della Regione Sicilia e dal presente statuto. Rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
L'azione del Comune è rivolta anche alle persone che comunque entrano in rapporto con esso per ragioni di dimora temporanea, di lavoro o di interessi legittimi localizzati sul territorio del Comune.
Art. 2
Autonomia e partecipazione
Il Comune rappresenta la comunità locale, ispira la propria azione al principio della solidarietà, concorre a rimuovere gli ostacoli di ordine economico, sociale, civile e culturale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'organizzazione politica, economica e sociale della comunità.
Il Comune ha il compito di favorire lo sviluppo morale e materiale della propria comunità e di valorizzare la democrazia e l'autogoverno popolare, stimolando la conoscenza, il dibattito e la partecipazione dei cittadini all'attività amministrativa.
Il Comune promuove il libero svolgimento della vita sociale dei gruppi e delle istituzioni, favorisce lo sviluppo delle associazioni democratiche e riconosce la funzione ed il ruolo delle organizzazioni dei lavoratori e degli imprenditori.
Art. 3
Il territorio e la sede comunale
Il territorio comunale è quello risultante dal piano topografico di cui all'art. 9 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, approvato dall'Istituto centrale di statistica. Esso ha una estensione di Kmq 40.88 con una quota massima di 3320 mt. circa, mentre la quota minima è di mt. 863, in posizione di 35° 48' 2'' N e 2° 23' 00'' E. Confina a Nord, Sud ed Ovest col territorio del Comune di Bronte; ad Est col cratere centrale del Monte Etna.
La sede del Comune è sita nella via Umberto e potrà essere trasferita con deliberazione del consiglio comunale. In essa si riuniscono il consiglio, la giunta e le commissioni comunali. Solo per esigenze particolari, potranno essere autorizzate riunioni degli organi e delle commissioni in altra sede.
Gli organi e le commissioni di cui al precedente comma, per disposizione regolamentare, potranno riunirsi, anche in via ordinaria, in locali diversi dalla sede del Comune.
Art. 4
Stemma, gonfalone e fascia tricolore
Lo stemma e il gonfalone del Comune, approvati con deliberazione del consiglio comunale n. 114 del 7 ottobre 1987 e concessi con D.P.R. 18 gennaio 1988, sono conformi ai bozzetti allegati che, con le rispettive descrizioni, formano parte integrante del presente statuto.
La fascia tricolore è completata con lo stemma della Repubblica italiana.
L'uso dello stemma, del gonfalone e della fascia tricolore è disciplinato dalla legge e dal regolamento.
L'uso e la riproduzione dello stemma e del gonfalone sono consentiti esclusivamente previa autorizzazione del Comune.
Art. 5
Le funzioni del Comune
Il Comune, nel perseguire le proprie finalità, assume il metodo della programmazione, tenendo conto degli strumenti di programmazione degli altri comuni, della Provincia, della Regione, dello Stato e della convenzione europea relativa alla Carta Europea delle autonomie locali, firmata a Strasburgo il 15 ottobre 1985 e ratificata con legge 30 dicembre 1989, n. 439.
L'attività del Comune è finalizzata al raggiungimento degli obiettivi fissati secondo i criteri della economicità della gestione, dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione. Nell'ambito delle leggi di coordinamento della finanza pubblica, il Comune ha la potestà di determinare le proprie risorse finanziarie. Il Comune inoltre persegue obiettivi di trasparenza e semplificazione.
Il Comune valorizza le libere forme associative e gli organismi di volontariato, promuove gli organismi di partecipazione, adegua l'azione politico amministrativa ai principi di partecipazione, tiene conto e valorizza, nella programmazione e nella gestione delle proprie attività, l'apporto degli organismi di volontariato delle associazioni e delle altre forme di partecipazione.
Art. 6
Patrimonio naturalistico e culturale
Il Comune riconosce nella tutela e valorizzazione del proprio patrimonio naturalistico, storico, archeologico, artistico e paesaggistico, un obiettivo prioritario. A tal fine assume la salvaguardia dell'ambiente come tratto qualificante della sua azione; si adopera per mantenere il suo territorio libero da impianti nocivi alla salute o determinanti pregiudizio all'ambiente e si impegna a dare piena ed efficace attuazione alla normativa regionale e nazionale in materia di salvaguardia della salute, dell'ambiente e del paesaggio.
Il Comune favorisce la collaborazione con gli altri Comuni, con lo Stato, la Regione, la Provincia e con le associazioni interessate alla salvaguardia del patrimonio naturalistico, storico, archeologico, artistico e paesaggistico.
Art. 7
Biblioteca comunale
Il Comune riconosce nella biblioteca pubblica una struttura fondamentale per assolvere ai bisogni informativi e culturali della comunità, ed una via attraverso la quale:
- adempiere alle proprie responsabilità nei confronti degli amministrati;
- mettere a disposizione di tutti le testimonianze del pensiero dell'uomo;
- conservare la memoria della propria comunità;
- attuare il principio della trasparenza nel proprio operato.
Il Comune assicura l'autonomia culturale della propria biblioteca e individua, altresì, nella cooperazione bibliotecaria la via attraverso la quale realizzare l'integrazione delle risorse e qualificare i propri servizi quale sistema informativo.
Art. 8
Iniziative internazionali
Il Comune partecipa alle iniziative internazionali e sviluppa rapporti con le comunità locali di altre nazioni per scopi di conoscenza, di democrazia, di pace e di cooperazione in conformità alla legislazione nazionale e alla Carta delle Nazioni Unite. Tali rapporti possono esprimersi attraverso forme di gemellaggio.
Art. 9
Servizi sociali
Il Comune, nel quadro della sicurezza sociale eroga servizi socio assistenziali in favore di portatori di handicap e loro nuclei familiari conviventi, di anziani, di minori, di nuclei familiari e di qualsiasi cittadino residente, in stato di bisogno e di abbandono, favorendo ed attuando ad ogni livello forme di partecipazione dalla parte delle categorie interessate. Il Comune, inoltre, eroga servizi sociali di pronto intervento nei confronti dei non residenti e degli stranieri.
A seconda della tipologia dei servizi erogati, del reddito del nucleo familiare convivente o no, i suddetti servizi possono essere erogati gratuitamente o con quote di compartecipazione al costo degli utenti e dei loro familiari conviventi o con recupero di parte dei costi mediante azione di rivalsa.
Tra i servizi socio assistenziali erogabili in base alle vigenti norme nazionali e regionali, il Comune ritiene prioritari nell'ordine: il segretariato sociale, il servizio sociale professionale, gli interventi di assistenza domiciliare, la gestione di centri sociali ricreativi diurni per anziani, minori e portatori di handicap, gli interventi di assistenza economica. Particolare attenzione dovrà essere riservata ai servizi socio assistenziali esistenti, provvedendo al loro mantenimento, riqualificazione e potenziamento, nonché ai servizi utili per la collettività e per i quali le leggi nazionali e di set-tore prevedono specifici finanziamenti.
Per la gestione dei servizi sociali il Comune privilegia l'associazione con altri comuni vicini e la forma del convenzionamento con enti, cooperative ed associazioni iscritte negli appositi albi. Inoltre, i servizi sociali erogati dovranno essere coordinati con gli altri servizi educativi e del tempo libero esistenti nel territorio. In particolare il Comune promuove e concorre ad attuare ogni forma di integrazione dei servizi sociali con i servizi sanitari, sia mediante i comitati di coordinamento previsti dall'art. 18 della legge regionale n. 22/1986 che mediante le riunioni operative dei responsa-bili dei servizi socio sanitari di cui all'art. 17 della stessa legge, al fine del raggiungimento dei seguenti obiettivi:
- risocializzazione dei dimessi dagli ospedali psichiatrici e dei malati di mente in generale;
- prevenzione, recupero e reinserimento sociale dei tossicodipendenti;
- assistenza e reinserimento familiare e sociale dei soggetti portatori di handicap;
- assistenza, protezione e tutela della maternità, infanzia ed età evolutiva;
- assistenza degli anziani non autosufficienti, a domicilio o mediante ricovero in strutture protette.
Il Comune concorre, inoltre, ad assicurare i servizi civili fondamentali, compresi quelli di protezione civile, con particolare riguardo all'abitazio-ne, alla promozione culturale, ai trasporti, alle attività sportive e ricreative, all'impiego del tempo libero ed al turismo sociale. Concorre altresì ad assicurare, con l'Unità sanitaria locale, come fondamentale diritto del cittadino ed interesse della comunità locale, la tutela della salute dei singoli con particolare riguardo all'ambiente e ai luoghi di lavoro. Per quanto non espressamente riservato ad altri enti, concorre alla promozione e al recupero dello stato di benessere dei 'suoi cittadini, esaltando particolarmente i valori; il ruolo attivo e la presenza delle persone anziane nella società e at-tuando interventi sociali e sanitari in favore dei portatori di handicap.
Art. 10
Sviluppo socio economico
Il Comune promuove lo sviluppo sociale ed economico della comunità, il diritto allo studio, alla cultura ed alla educazione.
Il Comune pone in essere ogni azione per garantire il diritto al lavoro di tutti i cittadini e in particolare per i giovani.
Il Comune promuove azioni positive per favorire pari opportunità e possibilità di realizzazione sociale per le donne e per gli uomini.
Per consentire una reale parità tra uomini e donne può essere costituita, con la partecipazione delle organizzazioni sindacali, apposita commissione per le pari opportunità tra i sessi.
Il Comune per la gestione di pubblici servizi può partecipare a società per azioni nel rispetto delle seguenti condizioni fondamentali fissate dalla legge n. 142/1990:
a) prevalenza del capitale pubblico (del Comune o di più comuni) con maggioranza assoluta delle azioni;
b) garantire la partecipazione di altri soggetti, pubblici e privati, in relazione alla natura del servizio.
Art. 11
Trasparenza e lotta all'attività criminale
I regolamenti comunali dovranno tradurre in norme specifiche le indicazioni contenute nella circolare del 19 gennaio 1991 dell'Alto Commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa avente per oggetto: "attività normative degli enti locali al fine del contrasto alle infiltrazioni mafiose", che suggerisce norme in materia di rapporti con la Pubblica Amministrazione su: l'ordine cronologico di trattazione degli appalti; la concessione di contributi o di interventi assistenziali; la scelta dei componenti la commissione edilizia; la programmazíone e la priorità delle opere da eseguire; l'istituzione di albi permanenti di appaltatori e di fornitori per le opere di manutenzione in economia; l'istituzione del principio di rotazione per le attività di progettazione, consulenza e collaudo.
Art. 12
Assetto e utilizzazione del territorio
Il Comune favorisce, per quanto di competenza e nel rispetto degli strumenti urbanistici, una politica di assetto del territorio e di pianificazione urbanistica per realizzare un armonico sviluppo del territorio anche mediante la difesa del suolo, la prevenzione e la eliminazione di particolari fatto-ri di inquinamento, pur salvaguardando le attività produttive locali. Il Comune in particolare:
a) vigila affinché l'assetto del territorio sia rivolto alla protezione della natura, della salute e delle condizioni di vita della comunità, assicurando un giusto rapporto tra insediamenti umani, infrastrutture sociali, impianti industriali e commerciali;
b) attua un rigoroso controllo dì tutto il territorio al fine di garantire l'utilità pubblica e l'uso del suolo e del sottosuolo in armonia con la pianificazione urbanistica;
c) organizza, all'interno del territorio, un sistema coordinato di viabilità, trasporti, circolazione e parcheggi, idoneo per il soddisfacimento delle esigenze della comunità e che garantisca la più ampia mobilità individuale e collettiva anche con il superamento delle barriere architettoniche;
d) promuove e coordina, anche d'intesa con la Provincia regionale, la realizzazione di opere di rilevante interesse locale;
e) valorizza il territorio agricolo difendendone la destinazione (agricola), sottolineandone l'utilizzazione oltre che a scopi produttivi anche a scopi ambientalistici, culturali e ricreativi. A tal fine sollecita la partecipazione agricoltori, anche attraverso la rappresentanza delle associazioni di categoria, alla elaborazione degli strumenti di programmazione urbanistica. Promuove inoltre le attività e le iniziative delle associazioni professionali maggiormente rappresentative nel settore, che possono presentare specifici progetti, corredati da un piano tecnico e finanziario, dirette a garantire la vivibilità del territorio, con particolare riguardo alle aree agricole periurbane soggette più delle altre al degrado.
Art. 13
Programmazione
Il Comune, per quanto di propria competenza:
a) determina e definisce gli obiettivi della programmazione economico sociale e su questa base fissa la propria azione mediante piani generali e settoriali e progetti ripartendo le risorse destinate alla loro specifica attuazione;
b) assicura, nella formazione e attuazione di tali strumenti programmatici, la partecipazione dei sindacati, delle formazioni sociali, economiche e culturali operanti nel territorio, nonché, con pubbliche riunioni, dei singoli cittadini;
c) concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e della Regione, provvedendo, per quanto di competenza, alla loro specificazione ed attuazione.
Il Comune partecipa, nei modi e forme stabilite dalla legge regionale, alla formazione dei piani e programmi regionali.
Ari. 14
L'informazione
Il Comune riconosce fondamentale l'istituto dell'informazione e cura a tale fine l'adozione di mezzi e strumenti idonei per portare a conoscenza programmi, decisioni e atti di particolare rilevanza comunale.
La giunta comunale, periodicamente, relaziona sulla sua attività; organizza conferenze e incontri, stabilisce rapporti permanenti con gli organi di informazione, anche audiovisivi; istituisce forme di comunicazione che consentano all'intera comunità locale di esprimere le propri esigenze.
Il Comune attua, inoltre, forme e mezzi di partecipazione e informazione nei modi previsti dalla legge, dallo statuto e dai relativi regolamenti anche mediante l'istituzione di apposito ufficio.
Titolo II
ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
Capo I
Definizione degli organi
Ari 15
Organi del comune
Sono organi del Comune: il consiglio, la giunta, il Sindaco, il vice Sindaco, ai quali si applicano le norme vige ti in materia di elezione e nomina, durata in carica e, inoltre, di ineleggibilità, incandidabilità, incompatibilità, sospensione, rimozione, decadenza, dimissioni e responsabilità.
il consiglio è organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo.
La giunta è organo di promozione, iniziativa e amministrazione.
Il Sindaco, nella qualità di capo dell'amministrazione comunale, è il legale rappresentante dell'ente; per i servizi di competenza statale, è ufficiale di Governo.
Gli amministratori comunali rappresentano l'intera comunità senza vincolo di mandato; essi debbono astenersi dal partecipare alle deliberazioni che investono interessi propri o di parenti e dal prendere parte, direttamente o indirettamente, a servizi o forniture continuative e ad appalti, giusto l'art. 176 dell'O.A.EE.LL.; hanno il dovere di intervenire alle sedute dell'organo di cui fanno parte.
Il regolamento disciplinerà l'applicazione della legge regionale 15 novembre 1982, n. 128, per la pubblicità della situazione patrimoniale dei consiglieri, degli amministratori del Comune e degli amministratori di aziende, consorzi e istituzioni comunali.
Capo II
Il Consiglio Comunale
Art. 16
I consiglieri comunali
Il consigliere esercita il diritto di iniziativa per tutti gli atti di competenza del consiglio comunale e può formulare interrogazioni e mozioni.
Il Sindaco è tenuto a rispondere per iscritto, entro trenta giorni dalla presentazione al segretario, alle interrogazioni presentate dai consiglieri.
Le mozioni, presentate dai consiglieri, saranno iscritte e discusse nella prima riunione consiliare utile, nella quale il Sindaco esporrà la posizione dell'amministrazione.
Ogni consigliere ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune e delle aziende o enti da esso dipendenti tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del mandato, di prendere visione dei provvedimenti e degli atti preparatori in essi richiamati e di ottenere, senza spese, copia degli atti deliberativi, secondo le forme e i modi disciplinati dall'apposito regolamento, ma è tenuto al segreto di ufficio nei casi specificatamente determinati dalla legge.
I consiglieri si costituiscono in gruppi, composti a norma di regolamento da almeno un decimo, con arrotondamento all'unità superiore, dei consiglieri assegnati.
Ai gruppi consiliari sono, come previsto dal regolamento, assicurate per l'espletamento delle loro funzioni, idonee strutture, fornite tenendo presenti le esigenze comuni ad ogni gruppo, la loro consistenza numerica e le disponibilità del Comune.
Fino a quando non saranno costituiti i gruppi e non sia stata data comunicazione al segretario, i capigruppo sono individuati nei consiglieri che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista.
Le funzioni della conferenza dei capigruppo sono stabilite dal regolamento.
I consiglieri qualora non intervengano senza giustificato motivo a tre sedute consecutive vengono dichiarati decaduti su istanza di un componente il collegio o di qualunque elettore del comune e previa contestazione.
La proposta di decadenza non può essere esaminata prima di dieci giorni dalla notifica giudiziale all'interessato ed è approvata, mediante scrutinio segreto, a maggioranza assoluta dei consiglieri in carica.
La decadenza dalla carica è ipotizzabile in casi rigorosi di assenza di ragioni giustificative che non siano collegabili all'esercizio di diritti politici costituzionalmente tutelati e riconosciuti.
Si intendono fondati motivi di giustificazione: malattie, assenze per affari indilazionabili, motivi di famiglia purché adeguatamente comprovati.
Le dimissioni dalla carica di consigliere comunale sono presentate al consiglio, sono irrevocabili, immediatamente efficaci e non necessitano di presa d'atto.
Art. 17
Il Consiglio Comunale
Il consiglio comunale determina l'indirizzo politico, amministrativo ed economico del Comune e ne controlla l'attuazione, esercita la potestà decisionale, normativa e di autorganizzazione, in conformità alle leggi e alle norme statutarie.
Adempie alle funzioni specificatamente demandategli dalle leggi statali e regionali e dal presente statuto, in particolare, ha competenza per gli atti previsti dall'art. 32 della legge n. 142/1990, così come recepito dalla legge regionale n. 48/1991 e modificato dall'art. 26 della legge regionale n. 7/1992.
Delibera, altresì, con voto limitato, quando è previsto dalla legge o dal regolamento, le nomine di commissioni, comitati, organismi vari, i cui componenti debbano essere scelti fra nominativi segnalati da organi esterni o in cui deve essere garantita la presenza della minoranza.
L'esercizio delle funzioni e delle competenze consiliari non può essere delegato.
Esplica la funzione di indirizzo mediante risoluzioni e ordini del giorno, contenenti obiettivi, principi e criteri informatori dell'attività dell'ente.
Determina le scelte politico amministrative con l'adozione degli atti fondamentali di carattere normativo, programmatorio, organizzativo, negoziale.
Esercita il controllo politico amministrativo: mediante la revisione economica e finanziaria, avvalendosi della collaborazione del revisore dei conti; l'istituzione di commissioni speciali, come previsto dal regolamento; l'istituzione di commissioni d'indagine, esprimendo le proprie valutazioni sulla composizione della giunta, come previsto dall'art. 12 della legge regionale n. 7/1992, e sulla relazione semestrale di cui all'art. 17 della legge regionale n. 7/1992;
L'elezione, la composizione e la durata in carica del consiglio sono regolate dalla legge, così come l'indennità e lo status dei consiglieri, salvo quanto previsto dal presente statuto.
Le funzioni di consigliere anziano sono esercitate da chi ha riportato il maggior numero di voti di preferenza.
Art. 18
Adunanze e sedute
Nella prima adunanza del neo consiglio comunale convocato ai sensi dell'art. 19 della legge regionale n. 7/1992, espletate le operazioni di giuramento, convalida e surroga, si procede, come previsto dal primo comma del citato articolo, all'elezione del presidente del consiglio e, successivamente, di un vice presidente a maggioranza semplice.
Tutte le adunanze, con eccezione per le operazioni di giuramento, di convalida, si surroga e di elezione del presidente del consiglio svolte nella prima adunanza, per le quali la presidenza è assunta dal consigliere anziano, sono presiedute dal presidente del consiglio o da chi ne fa le veci, come previsto dal secondo comma dell'art. 19 della legge regionale n. 7/1992.
Il presidente dirige il dibattito ed esercita i poteri previsti dal regolamento per garantire l'osservanza delle norme, la regolarità della discussione e delle deliberazioni e per mantenere l'ordine, inoltre, come previsto dal regolamento, garantisce le prerogative e i diritti dei consiglieri ed assicura il rispetto delle minoranze.
Sia nella prima adunanza che in quelle successive, in caso di vacanza, bisognerà procedere, fermo restando quanto previsto dal terzo comma dell'art. 174 dell'O.A.EE.LL., alla surroga dei consiglieri mancanti.
Tutte le sedute sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento e, comunque, ogni qualvolta si debbano esprimere giudizi morali su persone.
Il Sindaco, o un assessore da lui delegato, è tenuto a partecipare alle riunioni del consiglio. Il regolamento disciplinerà le modalità di partecipazione e di intervento, senza diritto di voto, del Sindaco e degli altri assessori.
Art. 19
Sessioni e convocazioni
Il Consiglio Comunale è convocato in riunione ordinarie straordinarie od urgenti.
Il Consiglio Comunale è convocato dal Presidente di sua iniziativa o su richiesta del Sindaco o su richiesta di 1/5 dei consiglieri in carica con all'ordine del giorno gli adempimenti previsti dalla legge e dallo statuto e, compatibilmente con questo, dando precedenza alle proposte del Sindaco.
La riunione deve avere luogo entro venti giorni dalla presentazione della richiesta di convocazione.
Trascorso infruttuosamente tale termine il Consiglio Comunale verrà convocato dal Vice Presidente.
In caso di convocazione ordinaria l'avviso di convocazione deve essere notificato ai consiglieri almeno 5 giorni prima della seduta.
In caso di convocazione straordinaria l'avviso di convocazione deve essere notificato ai consiglieri almeno 3 giorni prima della seduta In caso di convocazione d'urgenza il termine è ridotto a 24 ore.
La notificazione dell'avviso di convocazione può essere eseguita in uno dei seguenti modi:
a) Mediante il messo comunale;
b) Mediante telegramma.
Art. 20
Ordine del giorno
L'ordine del giorno del CC, predisposto dal suo Presidente, dovrà indicare in modo chiaro l'oggetto su cui il Consiglio è chiamato a deliberare.
Tutte le proposte di deliberazioni consiliari e le mozioni iscritte all'o.d g. sono depositate presso la segreteria del Comune almeno tre gg. prima delle sedute o almeno 24 ore prima, nei casi d'urgenza.
L'avviso di convocazione del Consiglio Comunale deve essere affisso all'albo pretorio insieme all'ordine del giorno e diffusamente nel territorio comunale
Il CC non può discutere e deliberare su argomenti che non siano iscritti all'o.d g.
Art. 21
Validità delle sedute e delle deliberazioni
Spetta al regolamento indicare il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute, prevedendo che nella seduta di seconda convocazione debba esservi la presenza di almeno 1/3 dei consiglieri assegnati per legge all'ente. Fino all'approvazione da parte del Consiglio del nuovo regolamento per il funzionamento del CC, continuano ad osservarsi le disposizioni regionali in vigore.
Il numero legale sarà verificato ogni qualvolta si dovrà procedere ad una qualsiasi votazione.
Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti, fatti salvi i casi in cui è richiesta una maggioranza qualificata o quando, in caso di elezioni, la votazione avviene con voto limitato; in quest'ultimo caso sono eletti i soggetti che hanno riportato il maggior numero di voti.
In caso di parità, e quando ciò è previsto espressamente dalla legge, si procede a ballottaggi.
Le votazioni saranno effettuate come previsto dall'art. 184 dell'O.A.EE.LL.
I verbali delle sedute e quelli delle deliberazioni, che indicheranno gli intervenuti, i punti essenziali della discussione nonché il numero dei voti espressi a favore o contro ogni proposta, saranno redatti a cura del segretario comunale, che si avvarrà del personale dell'ente, e approvati nella seduta successiva alla loro pubblicazione, come previsto dal regolamento, che stabilirà anche le modalità di inserimento delle dichiarazioni di voto, di approvazione e rettifica dei verbali.
Art. 22
Commissioni
1. Il consiglio comunale può istituire, con apposita deliberazione, commissioni consiliari anche per fini di controllo, di indagine, di inchiesta, di studio. Dette commissioni sono composte solo da consiglieri comunali, con criterio proporzionale. Per quanto riguarda le commissioni aventi funzione di controllo e di garanzia, la presidenza è attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.
2. Il funzionamento, la composizione, i poteri, l'oggetto e la durata delle commissioni verranno disciplinate dal regolamento.
3. La delibera di istituzione della commissione di controllo dovrà essere adottata a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio.
4. Le sedute delle commissioni sono pubbliche.
Art.. 23
Baby Consiglio Comunale
L'Amministrazione Comunale, attraverso l'avvicinamento dei ragazzi alle istituzioni, intende contribuire allo sviluppo delle persone libere, autonome, capaci di dare apporto costruttivo alla convivenza democratica e al progresso civile della società; a tal fine si istituisce il Baby Consiglio Comunale.
Il regolamento del Baby Consiglio Comunale è contenuto all'interno nella deliberazione di Consiglio n. 66 del 22-10-1999.
Capo III
La Giunta Municipale
Art. 24
La giunta municipale
La giunta municipale è composta dal Sindaco che la convoca e la presiede, e da numero quattro assessori.
E' nominata dal Sindaco, secondo le modalità indicate dalla legge regionale n. 7/1992.
Agli assessori si applicano le vigenti norme in materia di ineleggibilità, incompatibilità, sospensione, rimozione e decadenza previste per i consiglieri e per il Sindaco e, inoltre, i divieti previsti dall'art. 12 della legge regionale n. 7/1992.
Il Sindaco può delegare a singoli assessori, con apposito provvedimento, determinate sue attribuzioni, possibilmente per gruppi di materie omogenee ed eventualmente, con delega a firmare gli atti relativi alle funzioni istruttorie ed esecutive.
Il Sindaco può, in ogni tempo, revocare uno o più componenti della giunta con le procedure previste dal citato art. 12 della legge regionale n. 7/1992.
Tutti i provvedimenti sindacali di cui ai commi precedenti, oltre che comunicati ai soggetti previsti dall'art. 12 della legge regionale n. 7/1992, dovranno essere portati a conoscenza del segretario comunale, dei responsabili dei servizi e pubblicati all'albo pretorio.
Gli assessori prima di essere immessi nell'esercizio delle loro funzioni, prestano giuramento secondo la formula stabilita per i consiglieri in presenza del segretario comunale, che redige processo verbale.
Il rifiuto comporta la decadenza della carica come previsto dall'art. 15 della legge regionale n. 7/1992.
Art. 25
Funzionamento
La giunta è convocata e presieduta dal Sindaco o dal suo sostituto che stabilisce l'ordine del giorno, tenuto conto degli argomenti proposti dagli assessori e tranne comprovati casi di urgenza, delle proposte di deliberazione depositate in segreteria .
Le modalità di convocazione e di funzionamento sono stabilite dalla stessa giunta.
La giunta delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti e adotta gli atti a maggioranza assoluta dei presenti.
Le sedute non sono pubbliche, ma possono essere invitati ad assistervi i responsabili dei servizi per fornire elementi valutativi.
I verbali delle deliberazioni saranno redatti, a cura del segretario comunale, dai dipendenti dell'ente.
Art. 26
Attribuzioni
La giunta comunale ha competenza nei casi espressamente previsti e specificatamente dalla legge. In particolare:
a) contratti;
b) contributi, indennità, compensi, rimborsi ed esenzioni ad amministratori, a dipendenti o terzi.
c) Autorizzazione al Sindaco a stare in giudizio;
d) Incarichi di collaborazione esterna: Il co. 2 e 4 dell'art 26 sono soppressi. Il comma 3 è il seguente: Il Sindaco presta giuramento davanti il CC. Il co .5 è sostituito Il Sindaco cessa dalla carica a seguito della votazione di mozione di sfiducia con le modalità di cui all'art 10 della L.R. n.35/1997 modificato dalla L.n.25/2000 e s.m.i.
Capo IV
Il Sindaco
Art. 27
Il Sindaco
Il Sindaco è il capo dell'amministrazione comunale con funzioni di rappresentanza di sovrintendenza e di amministrazione.
Il Sindaco o chi ne fa legalmente le veci, esercita, al sensi dell'art. 38 della legge n. 142/1990, le funzioni di ufficiale di governo.
Esercita, altresì, le funzioni attribuitegli direttamente dalle leggi statali, regionali, dal presente statuto e dai regolamenti comunali.
Per l'esercizio delle sue funzioni, il Sindaco si avvale degli uffici comunali.
La legge e le norme del presente statuto disciplinano l'elezione, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità, lo status e le cause di cessazione dalla carica.
Art. 28
Elezione del Sindaco
Il Sindaco è eletto a suffragio universale e diretto ai cittadini iscritti nelle liste elettorali, come previsto dalle vigenti norme regionali in materia, che si applicano anche in materia di eleggibilità, incandidabilità, incompatibilità, sospensione, rimozione e decadenza.
Il Sindaco presta giuramento dinnanzi al Consiglio Comunale.
Il Sindaco cessa dalla carica a seguito della votazione di mozione di sfiducia con le modalità di cui all' art.10 L.R. n. 35/97 modificato dal L.R. n. 25/2000 e s.m. i.
Art. 29
Competenze
Il Sindaco ha la rappresentanza generale dell'ente, può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli assessori o consiglieri ed è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune; in particolare, il Sindaco:
a) dirige e coordina l'attività politica e amministrativa del Comune nonché l'attività della giunta e dei singoli assessori;
b) promuove e assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il consiglio comunale;
c) C) esercita altresì le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge;
d) emana le ordinanze con tingibili e urgenti nei casi di emergenze sanitarie o igiene pubblica a carattere esclusivamente locale;
e) nomina il segretario comunale, scegliendolo nell'apposito albo;
f) conferisce e revoca al segretario comunale, se lo ritiene opportuno, le funzioni di direttore generale nel caso in cui non sia stipulata la convenzione con altri Comuni per la nomina del direttore;
g) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di consulenza esterna, in base a esigenze effettive e verificabili.
Art. 30
Attribuzioni
Il Sindaco, nell'esercizio delle funzioni e dei doveri propri della carica:
a) dirige e coordina l'attività politico amministrativa del Comune e dei singoli assessori e può sospendere l'adozione di singoli atti, eventualmente sottoponendoli all'esame della giunta per assicurarne l'unità di indirizzo;
b) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici, impartisce direttive al segretario comunale sull'ordine prioritario dei fini individuati dagli organi di Governo e in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa;
c) acquisisce, presso tutti gli uffici e servizi, informazioni ed atti riservati per l'espletamento delle sue funzioni di sovrintendenza;
d) promuove indagini e verifiche amministrative sull'attività del Comune;
e) vigila sulla regolare trattazione degli affari affidati a ciascun assessore, con facoltà di modificare, revocare, avocare o delegare le funzioni ad altro assessore;
f) promuove ed assume iniziative per assicurare l'osservanza, da parte di uffici e servizi di aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, degli obiettivi e degli indirizzi degli organi collegiali, disponendo l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni;
g) ogni sei mesi presenta una relazione scritta al consiglio sullo stato di attuazione del programma e sull'attività svolta nonché su fatti particolarmente rilevanti;
h) può conferire incarichi a tempo determinato a esperti, come previsto dell'art. 14 della legge regionale n. 7/1992.
Capo V
Vice Sindaco Delegati e cariche
Art. 31
Vice Sindaco e delegati
Il vice Sindaco, nominato dal Sindaco, è l'assessore che, nei casi di assenza o impedimento del Sindaco, lo sostituisce nell'esercizio di tutte le sue funzioni.
Gli assessori, in caso di assenza o impedimento del vice Sindaco, esercitano le funzioni sostitutive del Sindaco secondo l'ordine di anzianità in relazione all'età.
Delle deleghe attribuite al vice Sindaco ed agli assessori deve essere data comunicazione al consiglio ed agli altri organi previsti dalla legge e ai responsabili dei relativi servizi.
Art. 32
Sindaco e giunta: assunzione e cessazione dalla carica
Il Sindaco entra in carica dopo le operazioni di convalida da parte del CO.RE.CO. previste dall'art. 11 della legge regionale n. 7/1992; la giunta dopo la nomina da parte del Sindaco.
Le dimissioni del Sindaco e degli assessori sono depositate nella segreteria o formalizzate in sedute degli organi collegiali, sono irrevocabili, definitive e non necessitano di presa d'atto.
La cessazione dalla carica di Sindaco, per qualsiasi motivo, comporta la cessazione dalla carica dell'intera giunta.
Titolo III
PARTECIPAZIONE POPOLARE
Capo I
Istituti della partecipazione Iniziativa popolare
Organismi. della partecipazione e della consultazione
Art. 33
Istituti della partecipazione
Sono istituti della partecipazione:
a) l'iniziativa popolare;
b) gli organismi di partecipazione e consultazione;
c) il referendum consuntivo;
d) la partecipazione al procedimento amministrativo;
e) il diritto di accesso e di informazione agli atti amministrativi;
f) il difensore civico.
Art. 34
L'iniziativa popolare
Tutti i cittadini, le organizzazioni sindacali e le altre formazioni sociali possono presentare istanze, petizioni e proposte.
Tutte le istanze, petizioni e proposte devono essere regolarmente firmate dai presentatori. Le proposte devono essere articolate.
Le istanze, le petizioni e le proposte sono esaminate dalla giunta municipale entro trenta giorni dalla loro presentazione nella segreteria comuna-le.
Il Sindaco comunica l'esito delle istanze, petizioni e proposte entro cinque giorni dalla data della decisione, al loro primo firmatario, informan-done il consiglio comunale nella prima seduta.
Trascorsi inutilmente sessanta giorni dalla presentazione, il Sindaco è tenuto ad iscrivere l'argomento al primo punto dell'ordine del giorno del consiglio comunale da convocare entro i trenta giorni successivi
Il regolamento disciplina le modalità e i termini per la presentazione ed esame delle istanze, petizioni e proposte.
Art. 35
Organismi di partecipazione
Il Comune informa la propria attività ai principi della partecipazione dei cittadini singoli ed associati garantendone, con modi e strumenti idonei, l'effettivo esercizio al fine di attuare concretamente il principio costituzionale del buon andamento e dell'imparzialità dell'azione amministrativa.
Il Comune, a tale scopo:
a) promuove la formazione di organismi di partecipazione cittadina che, articolati per materie e/o per aggregazione di interessi, costituiscono l'effettiva espressione di legittime istanze e, quali specifici interpreti delle stesse, siano capaci di stabilire rapporti con i poteri istituzionali;
b) valorizza le organizzazioni di volontariato, le associazioni che perseguono scopi senza fini di lucro: finalità umanitarie, scientifiche, cultu-rali, religiose, di promozione sociale e civile, di salvaguardia dell'ambiente naturale e del patrimonio culturale ed artistico.
Il Comune istituisce consulte permanenti di rappresentanti di organismi o di una o più categorie delle formazioni sociali di cui al secondo com-ma del presente articolo per la gestione di servizi o per lo svolgimento di attività o iniziative che investono particolari problematiche dei relativi set-tori di interesse.
L'amministrazione comunale garantisce in ogni circostanza la libertà, l'autonomia e l'uguaglianza di trattamento di tutti gli organismi e forma-zioni sociali.
Con apposito regolamento saranno disciplinati il riconoscimento ed i rapporti con gli organismi di cui al presente articolo in base al principio che le commissioni consultive costituiscono sede istituzionale di audizione e di confronto con i rappresentanti delle realtà associative.
I criteri di riconoscimento tengono distinte le associazioni professionali dalle associazioni diverse, aperte all'adesione di qualsiasi persona indi-pendentemente dallo status o condizione professionale.
Art. 36
Pratica sportiva
Il Comune riconosce e valorizza il fondamentale ruolo sociale, educativo, formativo e culturale della pratica sportiva ad ogni livello. In partico-lare, tutela la attività sportiva motoria, ricreativa, promozionale ed agonistica, nel rispetto delle competenze degli altri enti preposti e della normativa vigente.
Il Comune, per tali fini, collabora con le strutture regionali del CONI e con le altre corrispondenti territoriali, nonché con quelle degli enti di promozione e le associazioni di base.
Il Comune assicura, attraverso la regolamentazione della propria autonomia impositiva e finanziaria, nel quadro delle tasse e diritti per i servizi pubblici, le risorse ed il sovvenzionamento delle attività sportive.
Il Comune privilegia, nella strutturazione dei servizi, quelli relativi alla programmazione, costruzione e gestione dei nuovi impianti per la pratica sportiva, assicurando il coordinamento con quelli di istruzione scolastica, formazione professionale, turismo, lavori pubblici ed urbanistica.
Art. 37
Riunioni ed assemblee
Il diritto di promuovere riunioni ed assemblee in piena libertà ed autonomia appartiene a tutti i cittadini ed agli organismi o formazioni sociali. Il Comune ne facilita l'esercizio mettendo, eventualmente, a disposizione, le sedi ed ogni altra struttura o spazio idoneo. Apposito regolamento stabili-sce le condizioni, le modalità d'uso, le limitazioni e le cautele necessarie.
Gli organi comunali possono convocare assemblee di cittadini, di lavoratori, di imprenditori, di studenti e di ogni altra categoria sociale per:
a) la formazione di comitati e commissioni;
b) dibattere problemi;
c) sottoporre proposte, programmi, consuntivi e deliberazioni.
Capo II
Referendum consultivo
Art. 38
Indizione del referendum consultivo
Il consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, può deliberare l'indizione di referendum consultivi su argomenti che ri-guardano materie di esclusiva competenza locale e di interesse per l'intero territorio comunale ad esclusione degli atti concernenti i bilanci, i tributi e le tariffe.
E' indetto, altresì, referendum consultivo su questioni interessanti l'intera comunità locale e nelle materie di cui al precedente comma, quando lo richiede almeno il quindici per cento degli iscritti nelle liste elettorali del Comune.
Art. 39
Disciplina dei referendum consultivi
La richiesta di svolgimento dei referendum di cui al comma 2 del precedente art. 36 deve essere fatta da un "comitato promotore" costituito da almeno 25 iscritti nelle liste elettorali del Comune. La ammissibilità dei referendum, sia riguardo alle materie che alle formulazioni dei quesiti non-ché la loro indizione, sono deliberate dal consiglio comunale entro quarantacinque giorni dalla richiesta.
Per i referendum consultivi trovano applicazione le norme in vigore per i referendum consultivi regionali. Con la stessa deliberazione di indizio-ne dei referendum di cui al precedente art. 36, il consiglio comunale disporrà i necessari adattamenti delle norme regionali per assicurare il loro cor-retto svolgimento. Sul medesimo argomento è consentita, nell'arco della legislatura, una sola tornata referendaria.
Entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati ed in relazione all'esito degli stessi, il consiglio comunale è tenuto ad adottare un provve-dimento avente per oggetto la proposta sottoposta a referendum.
Capo III
Partecipazione al procedimento amministrativo
Diritto di accesso e di informazione
Art. 40
Istruttoria pubblica
L'adozione di strumenti urbanistici, di piani commerciali e di piani e programmi di opere pubbliche, di uso del suolo e del sottosuolo e in materia ambientale che incidono in modo rilevante sulla economia e sull'assetto del territorio devono essere preceduti da istruttoria pubblica.
Alla ricognizione di tali atti si provvede con apposita deliberazione del consiglio comunale. L'ufficio procedente, su iniziativa dell'assessore di settore, previo avviso pubblico, indice pubbliche riunioni per l'esame dell'iniziativa.
Tutti coloro che vi abbiano interesse possono fare pervenire proposte e osservazioni scritte. Le riunioni sono presiedute dal Sindaco o suo dele-gato assistito dal responsabile del procedimento.
Il presidente, dopo sommaria esposizione delle ragioni della iniziativa e degli intendimenti dell'amministrazione, dichiara aperta la discussione nella quale possono intervenire tutti i partecipanti con facoltà, per gli interessati, di farsi assistere da tecnici ed esperti. Della riunione sarà redatta apposito verbale.
Apposito regolamento disciplina la convocazione e lo svolgimento delle riunioni.
Art. 41
Diritto di accesso ai Provvedimenti e informazioni ai cittadini
Il Comune ispira la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione e di semplicità delle procedure.
Tutti gli atti dell'amministrazione comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa disposizione di legge o di regolamento o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco che ne vieti l'esibizione in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.
Con apposito regolamento è assicurato ai cittadini del Comune, enti ed associazioni, il diritto di accesso agli atti amministrativi ed è disciplinato il rilascio di copie di atti previo pagamento dei costi di riproduzione e di ricerca, salvi gli obblighi fiscali di legge.
Il regolamento inoltre, detta norme necessarie per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure.
Il regolamento, al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività dell'amministrazione, assicura agli enti, alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni economiche e sociali, la possibilità di accedere alle strutture ed ai servizi.
Detta norme, inoltre, sulla tenuta e gestione dell'archivio comunale e sulla consultabilità degli atti ai sensi del D.P.R. n. 1409/1963 e del D.P.R. n. 854/1975.
Art. 42
Diritto di udienza dei cittadini
Tutti i cittadini hanno diritto di partecipare all'attività del Comune attraverso l'esercizio del diritto di udienza.
L'esercizio del diritto di udienza può essere esercitato davanti al Sindaco, agli assessori o ai funzionari dagli stessi delegati.
L'udienza deve essere richiesta per iscritto e deve avere luogo entro venti giorni dalla richiesta; di essa dovrà essere redatto apposito verbale. Il verbale dovrà essere inserito nel fascicolo concernente l'oggetto della richiesta e richiamato con il suo contenuto essenziale così come le eventuali memorie consegnate, in tutte le fasi del procedimento e nel provvedimento finale.
Capo IV
Difensore civico
Art. 43
Istituzione e finalità
E' istituito l'ufficio del difensore civico con sede nel palazzo comunale.
Il difensore civico svolge, nei modi e termini stabiliti dal presente statuto, un ruolo di garante della imparzialità e del buon andamento dell'azio-ne amministrativa del Comune e delle aziende ed enti dipendenti, segnalando al Sindaco, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le ca-renze e i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini.
Art. 44
Nomina e durata in carica
L'incarico di difensore civico è conferito dal consiglio comunale, previo avviso pubblicato all'albo pretorio del Comune, con deliberazione adot-tata con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri in carica, con votazione segreta, ad un cittadino iscritto nelle liste elettorali del Comune di Ma-letto che dia garanzia di indipendenza e di imparzialità.
Il difensore civico dura in carica quattro anni e può essere confermato una sola volta con le stesse modalità previste per la elezione. In ogni caso esso svolge le sue funzioni fino alla nomina del suo successore.
Il difensore civico deve possedere i seguenti requisiti:
a) età non inferiore a 35 né superiore a 70 anni;
b) adeguata competenza giuridico amministrativa;
c) specifiche esperienze professionali attinenti all'incarico.
Il difensore civico è funzionario onorario e acquista la figura di pubblico ufficiale a tutti gli effetti di legge.
Il difensore civico, prima di assumere l'incarico, giura davanti al Sindaco secondo la formula dell'art. 11 del D.P.R. 10 giugno 1957, n. 3..
Art. 45
Prerogative del difensore civico
Il difensore civico raccoglie reclami e segnalazioni dei cittadini su inefficienze o irregolarità dei servizi comunali anche se non gestiti diretta-mente dal Comune e pertanto:
a) interviene presso l'amministrazione comunale e gli enti e aziende dipendenti per controllare e verificare se nei procedimenti amministrativi sono state rispettate le procedure previste dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti, segnalando, nei modi e termini stabiliti: disfunzioni, a-busi, carenze, ritardi, violazioni e incompetenze, proponendo iniziative al fine di rimuoverne le cause;
b) agisce sia a richiesta che di propria iniziativa allorché venga a conoscenza di casi di particolare gravità;
c) segnala eventuali irregolarità al difensore civico provinciale o regionale ove esistano, qualora, nell'esercizio delle sue funzioni, rilevi di-sfunzioni o anomalie nell'attività amministrativa delegata dalla Provincia o dalla Regione;
d) ha diritto di accesso ai documenti amministrativi mediante esame ed estrazione di copie degli atti necessari, senza oneri, e di ottenere tutte le informazioni necessarie per l'espletamento del suo mandato.
Il funzionario che impedisca o ritardi l'espletamento delle funzioni del difensore civico è soggetto ai provvedimenti disciplinari previsti dalle norme vigenti.
Qualora il difensore civico venga a conoscenza, nell'esercizio delle sue funzioni, di fatti costituenti reato, ha l'obbligo di farne rapporto all'auto-rità giudiziaria.
Art. 46
Ineleggibilità Incompatibilità Decadenza e revoca
Non sono eleggibili all'ufficio di difensore civico:
a) coloro che versano in una causa di ineleggibilità o incompatibilità alla carica di consigliere comunale;
b) i membri del parlamento e i consiglieri regionali, provinciali e comunali;
c) coloro che ricoprono incarichi nei partiti a qualsiasi livello;
d) coloro che abbiano subito condanne penali o abbiano procedimenti penali in corso;
e) coloro che, candidati nelle ultime elezioni amministrative, non hanno conseguito la elezione.
L'incarico di difensore civico è incompatibile con ogni altra carica elettiva pubblica e con l'esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato, nonché di qualsiasi commercio o professione, esercitati nel territorio comunale, costituenti oggetto di rapporti giuridici con il Comune.
L'ineleggibilità opera di diritto e comporta la decadenza dall'ufficio, che è dichiarata dal consiglio comunale.
L'incompatibilità, originaria o sopravvenuta, comporta parimenti la dichiarazione di decadenza dall'ufficio se l'interessato non rimuove la relati-va causa entro venti giorni.
Per gravi motivi connessi con l'esercizio della funzione, l'incarico può essere revocato con deliberazione consiliare da adottarsi con voto segreto e con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri in carica.
Rendendosi vacante, per qualsiasi causa, l'ufficio, il consiglio comunale, entro sessanta giorni, provvede alla nomina del successore.
Art. 47
Modalità di intervento Rapporti con il consiglio comunale
I cittadini, gli enti e le associazioni che abbiano in corso una pratica ovvero abbiano diretto interesse ad un procedimento amministrativo in itinere presso il Comune e gli enti ed aziende dipendenti, qualora ritengano non rispettate le norme vigenti, hanno facoltà di richiedere l'intervento del difensore civico per rimuovere gli abusi, le carenze ed i ritardi degli uffici.
Il difensore civico, entro il termine di dieci giorni dalla richiesta, può convocare direttamente il funzionario responsabile del procedimento per ottenere chiarimenti ed informazioni e per procedere congiuntamente all'esame della pratica e del procedimento.
Ultimato l'esame di cui al precedente comma, il difensore civico, d'intesa con il funzionario, fissa un termine massimo per la definizione della pratica o del procedimento, dandone immediata comunicazione all'interessato, all'ufficio competente e al Sindaco.
Trascorso inutilmente tale termine, il difensore civico comunica al Sindaco l'inadempienza riscontrata per i successivi provvedimenti di compe-tenza.
Il difensore civico invia al consiglio comunale, entro il 30 aprile di ogni anno, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, formulando suggerimenti e proposte per migliorare l'azione amministrativa.
Art. 48
Ufficio e indennità
Per l'esercizio della sua attività il difensore civico dispone di appositi e adeguati uffici, strutture e personale proveniente dai ruoli comunali e da-gli enti dipendenti.
All'assegnazione dei locali, dei mezzi organizzativi e del personale provvede la giunta municipale. Il personale assegnato dipende funzionalmen-te dal difensore civico.
Al difensore civico spetta una indennità di carica pari a quella del Revisore dei Conti, nonché il rimborso di spese.
Titolo IV
FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE
SERVIZI PUBBLICI
Art. 49
Forme associative e di cooperazione
Il Comune, ai fini della promozione dello sviluppo economico, sociale, civile e culturale, per la gestione coordinata di funzioni e servizi che non possono essere gestiti con efficienza su basi comunali ovvero per la realizzazione di opere pubbliche o per interventi, opere e programmi coinvol-genti più livelli di governo, può utilizzare, nei modi e forme previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142 (artt. 24 e 27), come recepita dalla legge re-gionale 11 dicembre 1991, n. 48, i seguenti strumenti:
a) la convenzione tra comuni e provincia;
b) il consorzio tra i comuni e la provincia e/o tra enti locali diversi;
c) l'accordo di programma.
Art. 50
Forme di gestione
Il Comune, per la gestione dei servizi pubblici riservati in via esclusiva dalla legge e che abbiano per oggetto la produzione di beni e di attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile, può ricorrere alle seguenti forme:
a) in economia: quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o una a-zienda;
b) in concessione a terzi: quando sussistono ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
c) a mezzo di aziende speciali: per la gestione di servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
d) a mezzo di istituzioni: per l'esercizio di servizi sociali non aventi rilevanza imprenditoriale;
e) a mezzo di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale: qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da ero-gare, la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati.
Per gli amministratori degli enti di cui alle lettere c) e d) e delle società di cui alla lettera e) del precedente comma 1, in applicazione dell'art. 5 della legge 23 aprile 1981, n. 154, non costituiscono cause di ineleggibilità gli incarichi e le funzioni conferite ad amministratori del Comune in connessione con il mandato elettivo.
Titolo V
ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA
Art. 51
Principi generali
L'attività amministrativa e regolamentare del Comune è ispirata ai principi stabiliti dal presente statuto privilegiando la funzione di indirizzo, coordinamento e controllo spettante agli organi elettivi e riservando quella gestionale amministrativa alla sfera burocratica.
Nell'azione amministrativa e nella organizzazione del lavoro e dei servizi, fermo il rispetto dei principi fondamentali fissati dal presente statuto, nonché del buon andamento ed imparzialità, il comune assicura il diritto di informazione e lo snellimento delle procedure per il miglioramento del-l'organizzazione dei servizi.
Particolare cura è riservata all'applicazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", alla legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, nonché ai relativi regolamenti attuativi
Art. 52
Organizzazione degli uffici e dei servizi
Il Comune disciplina, con appositi regolamenti, l'organizzazione degli uffici e dei servizi informata a criteri di autonomia, funzionalità ed eco-nomicità di gestione secondo i principi di professionalità e responsabilità. Il regolamento organico del personale fissa anche la dotazione organica complessiva.
I regolamenti di cui al primo comma disciplinano anche l'attribuzione ai funzionari responsabili di unità organizzative o amministrative, comun-que denominate, di responsabilità gestionali per il conseguimento degli obiettivi fissati dagli organi dell'ente e stabiliscono le modalità dell'attività di coordinamento tra il segretario comunale e i funzionari responsabili degli uffici o servizi.
Spetta ai funzionari direttivi responsabili la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettate dai regolamenti che si unifor-mano al principio per cui i poteri di indirizzo e controllo spettano agli organi elettivi, mentre la gestione amministrativa è attribuita ai funzionari di-rettivi responsabili.
I funzionari direttivi sono direttamente responsabili, in relazione agli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione.
Il regolamento organico del personale deve, in ogni caso, disciplinare:
a) l'organizzazione degli uffici e dei servizi;
b) il ruolo organico del personale;
c) lo stato giuridico e il trattamento economico del personale in conformità ai contratti collettivi nazionali di lavoro;
d) le modalità di coordinamento tra segretario comunale ed il personale anche attraverso periodiche conferenze di servizio.
Art. 53
Il segretario comunale
Il segretario comunale, in qualità di capo del personale, dirige e coordina gli uffici e i servizi comunali, avvalendosi della collaborazione dei re-sponsabili dei predetti uffici e servizi.
Il segretario esplica le predette funzioni secondo la legge e le norme del presente statuto e nel rispetto dei regolamenti, con potestà d'iniziativa e autonomia di scelta degli strumenti operativi.
Art. 54
Il Segretario comunale.
Competenze.
1. Il Segretario comunale, dipendente dell'apposita Agenzia prevista dall'art. 17 della L.. 127/97 e dal D.P.R. 465/97 è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente, con le modalità stabilite dalla legge.
2. Il Segretario comunale svolge i seguenti compiti :
• compiti di collaborazione e attività di assistenza giuridico amministrativa nei confronti degli organi del Comune (Sindaco, Giun-ta, Consiglio) in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti;
• sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti/responsabili delle posizioni organizzative e ne coordina l'attività indi-rizzandone l'organizzazione nel rispetto della loro autonomia e delle loro competenze e attribuzioni e fermo restando la responsabilità e-sclusiva dei responsabili di settore per l'attività e i provvedimenti posti in essere;
• autorizza le missioni, i congedi e i permessi dei responsabili delle posizioni organizzative/dirigenti;
• nell'ambito della funzione di coordinamento emana direttive e circolari al fine di indirizzare l'azione amministrativa al rispetto dei canoni della legalità e del giusto procedimento;
• partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;
• può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte e autenticare scritture private e atti unilaterali nell'interesse dell'ente;
• espleta funzioni attribuite dall'ordinamento regionale compatibili con le norme della 127/90 così come recepita dalla L.R.23/98;
• richiede adempimenti e attiva procedimenti su richiesta degli amministratori o di propria iniziativa al fine di perseguire obiettivi di maggiore funzionalità o in esecuzione a norme di legge o regolamentari.
3. Le funzioni proprie del Direttore generale possono essere assegnate dal Sindaco, con proprio decreto, al Segretario comunale.
4. Al Segretario comunale nominato Direttore generale spetta una indennità ad personam per l'esercizio delle funzioni di direttore generale nella misura determinata dalle norme del C.C.N.L..
5. Il Segretario comunale svolge funzioni di sovrintendenza e di coordinamento dei responsabili delle posizioni organizzative/dirigenti in ca-so di mancata nomina del Direttore generale.
6. In relazione al riparto di competenze tra responsabili di posizione organizzativa/dirigenti e Segretario comunale previsto dalla L. 127/97 e successive modifiche ed integrazioni così come recepito con L.R. 23/98 la nomina del responsabile dell'istruttoria delle deliberazioni e determina-zioni e l'attuazione dei provvedimenti rientrano nell'esclusiva competenza dei responsabili di posizione organizzativa/ dirigente.
Art. 55
Attribuzioni consultive e di garanzia
Il segretario comunale nella tradizionale connotazione di responsabile della legalità e correttezza amministrativa:
1) esprime i pareri previsti dall'art. 53 della legge n. 142/1990 sulla legittimità delle proposte di deliberazione, con esclusione degli atti che non si configurano come provvedimenti;
2) partecipa alle sedute degli organi collegiali, curando la redazione dei verbali delle sedute e di quelli delle deliberazioni;
3) formula i pareri richiesti, esprimendo valutazioni di ordine tecnico giuridico agli organi collegiali e al Sindaco;
4) collabora con le commissioni di studio e di lavoro;
5) coordina la fase istruttoria e quella di emanazione dei provvedimenti;
6) verifica l'efficacia e l'efficienza degli uffici e dei servizi e del personale ad essi preposto;
7) riceve le dimissioni del Sindaco, degli assessori ed effettua le comunicazioni di cui all'art. 16, comma 1, della legge regionale n. 7/1992;
8) riceve le richieste di sottoposizione a controllo delle delibere di giunta;
9) cura la trasmissione delle deliberazioni al CO.RE.CO. attestandone l'avvenuta pubblicazione su conforme dichiarazione del messo, e l'esecutività;
10) verbalizza il giuramento degli assessori;
11) comunica all'assessorato EE. LL. l'omissione degli atti previsto dall'art. 19, comma 7 della legge regionale n. 7/1992.
Art. 56
Vice segretario
E' istituita la figura professionale del vice segretario comunale per lo svolgimento delle funzioni vicarie del segretario, per coadiuvarlo o sosti-tuirlo nei casi di assenza, vacanza o impedimento, fatte salve le diverse disposizioni di legge.
Può ricoprire tale qualifica colui il quale è in possesso della laurea in giurisprudenza o altra riconosciuta equipollente agli effetti dell'ammissione ai concorsi per le carriere amministrative dello Stato.
Spettano al vice segretario, oltre ai compiti di cui al primo comma del presente articolo, quelli di direzione e titolarità di una struttura organizza-tiva di massima dimensione.
Art 57
Responsabilità
Gli amministratori, il segretario comunale e i dipendenti sono responsabili dei danni derivanti da violazioni di obblighi di carica o di servizio e sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei Conti nei modi previsti dalla legge.
Gli stessi che, nell'esercizio delle loro funzioni, cagionino ad altri un danno con dolo o colpa grave sono personalmente obbligati a risarcirlo, salvo quanto previsto da eventuali polizze assicurative stipulate dal Comune.
Ove l'amministrazione abbia corrisposto al terzo l'ammontare del danno cagionato si può rivalere contro l'autore per i fatti di cui al precedente comma, qualora il danno non sia stato risarcito dall'assicurazione ovvero per quanto non coperto dalla stessa.
Art. 58
Proposte e pareri
Su ogni proposta di deliberazione viene apposto il parere di regolarità tecnica e il parere di regolarità contabile secondo la disciplina di cui al-l'art. 12 della L.R.30/2000 e s.m.i..
Nel caso di parere negativo, l'organo collegiale, se ritiene di deliberare in modo difforme, motiva l'atto riproducendo in modo integrale il parere negativo.
Negli altri casi viene inserita nell'atto la menzione dell'acquisito parere favorevole sulla proposta, la quale sarà riportata in modo succinto.
Non sono necessari i pareri per gli atti che non hanno valenza deliberativa, per interrogazioni, mozioni ed ordini del giorno mentre quelli relativi ad elezioni, convalida, e per gli altri di natura politica o procedimentale che non comportino o modifichino impegni di spesa od oneri anche indiretti, sarà sufficiente solo il parere di legittimità, che potrà essere espresso anche nel corso della seduta consiliare.
Le proposte di deliberazione sono avanzate per iscritto, con l'indicazione dell' oggetto, del fine, dei presupposti giuridici e di fatto, dei mezzi fi-nanziari e dei modi per raggiungere i fini, dal titolare del potere esplicitato dalla stessa proposta: per gli atti di mera gestione e per quelli di esecu-zione di altri atti deliberativi, dagli organi burocratici; per gli atti di scelta amministrativa, di indirizzo, controllo promozione ed iniziativa, dagli or-gani politici.
I soggetti politici, singoli o collegiali, unitamente alla richiesta di inserimento di punti all'ordine del giorno dell'organo di cui fanno parte, pre-senteranno la relativa proposta, per il completamento dell'istruttoria e per la raccolta dei relativi pareri.
Qualora la proposta non rispetti quanto prescritto dai commi precedenti oppure la delibera che si proponga non sia di competenza dell'organo a-dito, il relativo presidente non è obbligato all'iscrizione all'ordine del giorno né a convocare l'organo, ma dovrà darne, su conforme parere del segre-tario, immediata comunicazione al richiedente.
Art. 59
Gruppo di coordinamento
E' istituito il "gruppo di coordinamento" composto:
a) dal segretario comunale che lo presiede;
b) dai responsabili degli uffici e dei servizi;
Il gruppo di coordinamento ha il compito di definire:
a) l'iter dei procedimenti coinvolgenti più uffici o servizi;
b) nei casi dubbi definire le competenze relative ai nuovi servizi o adempimenti.
Art. 60
Valutazione attività dei responsabili degli uffici e servizi
L'attività dei responsabili degli uffici e dei servizi è valutata annualmente in relazione alla tempestività ed alla completezza con la quale sono stati raggiunti gli obbiettivi assegnati, tenuto conto anche delle condizioni ambientali e organizzative e della concreta disponibilità delle risorse u-mane, strumentali e finanziarie.
Art. 61
Commissione di disciplina
A istituita una commissione di disciplina composta dal Sindaco o da un suo delegato, che la presiede, dal segretario comunale e da un dipendente designato all'inizio di ogni anno dal personale del comune stesso secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento.
Art. 62
Albo pretorio
E' istituito, nella sede del Comune, in luogo facilmente accessibile al pubblico, l'albo pretorio comunale per la pubblicazione che la legge, lo statuto ed i regolamenti comunali prescrivono.
La pubblicazione deve essere fatta in modo che gli atti possono leggersi per intero e facilmente.
Tutti gli atti che ne sono soggetti, in assenza di diversa disposizione di legge o regolamentare, debbono essere pubblicati all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi,
Titolo VI
FINANZA E CONTABILITA
Capo I
Demanio e patrimonio Finanza locale
Attività contrattuale
Art. 63
Finanza locale
Il comune ha autonomia finanziaria fondata sulla certezza di risorse, proprie e trasferite, nell'ambito della legge sulla finanza pubblica.
Il Comune ha altresì potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe.
Al Comune spettano le imposte, le tasse, i diritti e i corrispettivi sui servizi di propria competenza e su quelli ad esso trasferiti o delegati, adot-tando le relative procedure di riscossione.
Art. 64
Bilancio e conto consuntivo
Il Comune delibera, entro il 31 ottobre, il bilancio di previsione per l'anno successivo osservando i principi della universalità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario. Le scelte del bilancio debbono rispecchiare gli indirizzi del documento programmatico.
Il bilancio è corredato di una relazione previsionale e programmatica e di un bilancio pluriennale di durata pari a quella della Regione siciliana. Il bilancio ed i suoi allegati debbono comunque essere redatti osservando gli schemi ufficiali.
Al conto consuntivo è allegata una relazione illustrativa della giunta che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei ri-sultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti, nonché la relazione del revisore del conto.
Il conto consuntivo è deliberato dal consiglio comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo. Le annuali sessioni sul bilancio e sul conto con-suntivo sono l'occasione per l'esame e la verifica dello stato di attuazione dei piani e programmi del Comune, delle aziende e delle istituzioni dipendenti.
Art. 65
Inventari Servizio di economato
Apposito regolamento disciplina l'impianto, la gestione e la revisione annuale degli inventari ed il servizio di economato.
Art 66
I contratti
Fermo restando quanto previsto dall'art. 56 della legge n. 142/1990, così come recepito e modificato dalla legge regionale n. 48/1991, e fatte sal-ve le disposizioni regionali in tema di utilizzazione dei trasferimenti finanziari agli EE.LL., di appalti di lavori e forniture e di modalità di conferi-mento dei servizi, il procedimento contrattuale è disciplinato dal regolamento.
Alla stipulazione dei contratti e delle convenzioni, che devono essere preceduti ed autorizzati da deliberazione di consiglio o di giunta, secondo le rispettive competenze, provvede il Sindaco o l'assessore delegato.
Gli atti di cui al comma precedente, che sono rogati dal segretario comunale, e tutti i verbali di aggiudicazione, che, sono pubblicati per tre gior-ni all'albo pretorio, sono provvedimenti definitivi e non sottoposti ad approvazione o controllo. Eventuali reclami avverso i verbali di aggiudicazione saranno esaminati dalla giunta che, in sede di auto tutela, può annullarli o fare rinnovare in parte la procedura.
Capo II
Revisore del conto Controllo della gestione
Art. 67
Revisione economico finanziaria
Il consiglio comunale elegge il revisore del conto in conformità al disposto dell'art. 57 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepito dall'art. 1, lettera i) della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48.
Le proposte di nomina, corredate, per ciascun candidato, del relativo curriculum vitae e della dichiarazione di accettazione, debbono essere de-positate presso la segreteria comunale almeno cinque giorni prima della riunione del consiglio comunale.
Non può essere nominato revisore del conto:
a) colui che è parente o affine, fino al quarto grado, con i componenti della giunta municipale, del segretario comunale, del vice segretario comunale e del responsabile dell'ufficio di ragioneria del Comune;
b) colui che ricopre la carica di consigliere provinciale o regionale;
c) colui che è amministratore di enti o aziende dipendenti, sovvenzionati o sottoposti alla vigilanza del Comune;
d) il candidato che nelle ultime elezioni amministrative comunali non ha conseguito la elezione.
In caso di cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di revisore, il consiglio comunale procede alla nuova nomina entro trenta giorni. Il nuovo nominato resta in carica fino al compimento del triennio in corso.
Art. 68
Controllo della gestione
I responsabili degli uffici e dei servizi eseguono, trimestralmente, operazioni di controllo per verificare la rispondenza della gestione del bilancio relativa agli uffici e servizi cui sono preposti con il fabbisogno dell'intero esercizio.
Delle operazioni eseguite e delle risultanze accertate i predetti responsabili redigono apposito verbale che, insieme con le proprie osservazioni e rilievi, rimettono alla giunta e al revisore del conto. La giunta municipale, in base ai detti verbali, avvalendosi della collaborazione del revisore del conto, redige, trimestralmente, per il consiglio comunale, la situazione aggiornata, segnalando qualsiasi anomalia riguardante la gestione e propo-nendo i relativi rimedi.
Qualora i dati rilevati facciano prevedere uno squilibrio di bilancio, il consiglio comunale adotta, nei modi e termini di cui all'art. 1 bis del D.L. 1 luglio 1986, n. 318, convertito in legge 9 agosto 1986, n. 488, apposita deliberazione per ripristinare l'equilibrio della gestione.
Titolo VII
Disposizioni finali
Art. 69
Modificazioni e abrogazione dello statuto
Dopo l'approvazione della disciplina organica dell'ordinamento finanziario e contabile degli EE.LL., e l'attuazione dell'art. 7 della legge regiona-le n. 48/1991, se necessario la giunta proporrà le opportune modifiche statutarie, che saranno approvate con la stessa procedura dello statuto.
Tutte le modificazioni dello statuto sono deliberate dal consiglio comunale con la procedura di cui all'art. 4, commi 3 e 4 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepito dalla legge regionale n. 48/1991.
La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello statuto deve essere accompagnata dalla proposta dì deliberazione di un nuovo statuto in sostituzione di quello precedente.
L'approvazione della deliberazione di abrogazione totale dello statuto comporta l'approvazione del nuovo. Lo statuto abrogato rimane in vigore fino all'entrata in vigore del nuovo.
Ogni iniziativa di revisione statutaria respinta dal consiglio comunale non può essere rinnovata se non decorso un anno dalla deliberazione di reiezione.
Art. 70
Adozione dei regolamenti
Il regolamento interno del consiglio comunale è deliberato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente statuto.
Gli altri regolamenti previsti dal presente statuto, esclusi quelli di contabilità e di disciplina dei contratti, sono deliberati entro sei mesi dall'ap-provazione del regolamento di cui al comma 1.
Sino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui ai commi precedenti restano in vigore, in quanto compatibili con le leggi 8 giugno 1990, n. 142 e 7 agosto 1990, n. 241, come recepite dalle leggi regionali n. 48/1991 e n. 10/1991, nonché con il presente statuto, i regolamenti vigenti alla data di entrata in vigore del presente statuto.
Art. 71
Entrata in vigore
(il presente articolo sostituisce il precedente art. 71, per l'adeguamento alla legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30)
Dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, il presente statuto è pubblicato per trenta giorni all'albo pretorio del comune e, divenuto esecutivo, nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed inviato all'Assessorato regionale degli enti locali per essere inseri-to nella raccolta ufficiale degli statuti.
Il presente statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio del Comune.
L'entrata in vigore del presente statuto è certificata dal segretario comunale su ogni copia rilasciata.
Approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 2 dell' 11 gennaio 2002, ricevuta dal CO.RE.CO. sezione centrale il 29 gennaio 2002, non sono stati richiesti chiarimenti nei venti giorni successivi, giusta attestazione del segretario comunale in data 26 marzo 2002.
Pubblicato all'albo pretorio del comune dall'1 marzo 2002 al 30 marzo 2002, senza opposizioni e reclami, giusta attestazione del segretario co-munale del 4 aprile 2002.
Divenuto esecutivo il 31 marzo 2002.