Applicazione “split payment”. Art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) Circ. AE n. 1/E del 09.02.2015 - Circ. AE n. 6/E del 19.02.2015 - Circ. AE n. 15/E del 13.04.2015
Per le forniture di beni e servizi che rientrano nell’ambito di applicazione dello split payment ai sensi del DM del 23.01.2015 e delle successive circolari esplicative dell’Agenzia delle Entrate, i fornitori devono emettere fattura con l’indicazione “scissione dei pagamenti” o “split payment ai sensi dell’art. 17-ter del DPR n.633 del 1972”. Si evidenzia che nel caso in cui la fattura non contenga la predetta indicazione è applicabile la sanzione amministrativa di cui all’art. 9, comma 1, del D.Lgs. n. 471 del 1997. Per effetto di tali disposizioni, ai fornitori verranno pagate le fatture al netto dell'IVA ed In relazione all’imposta addebitata in fattura le Pubbliche Amministrazioni sono responsabili del versamento all’Erario dell’imposta, nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente.
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